IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 30 gennaio 1998, n.
2741,  recante  «Interventi  urgenti  diretti  a fronteggiare i danni
conseguenti  alla crisi sismica dei mesi di settembre ed ottobre 1997
nel territorio delle province di Arezzo e Rieti»;
  Vista  la  nota del 30 marzo 2005, con la quale la regione Toscana,
in  considerazione della scadenza dello stato di emergenza fissata al
31 dicembre  2004, ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate
le  ulteriori  fasi  per la prosecuzione delle erogazioni finanziarie
relative   agli   interventi  del  piano,  disponendo,  se  del  caso
un'eventuale   modifica   dello   stesso,  nonche'  provvedendo  alla
programmazione del trasferimento al bilancio regionale, delle risorse
giacenti sulla contabilita' speciale del commissario delegato;
  Considerato  che  permane  una  diffusa  situazione  di criticita',
sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile di completamento degli
interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da
possibili situazioni di pericolo;
  Ravvisata  la  necessita'  di assicurare continuita' alle attivita'
poste  in essere in regime straordinario dal presidente della regione
Toscana - commissario delegato;
  Ritenuto,  quindi,  necessario  adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
consentire   al  commissario  delegato  di  procedere  al  definitivo
superamento  della  crisi  ambientale  in  atto  nel territorio della
provincia di Arezzo;
  Acquisita l'intesa della regione Toscana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Il  presidente  della  regione  Toscana,  nominato  Commissario
delegato  per  la  situazione  di  emergenza  di  cui in premessa, e'
confermato,  fino al 31 dicembre 2005, nell'incarico commissariale ed
assicura continuita' alle attivita' precedentemente avviate in regime
straordinario.  In  particolare, il commissario delegato provvede, in
regime   ordinario,   alla  regolare  prosecuzione  delle  erogazioni
finanziarie  relative agli interventi del piano indispensabili per il
completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in
corso.